Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA ANAMOLIA FACOLTATIVA - SE SUSSSISTE UNO SQUILIBRIO TRA I COSTI DELLA MANODOPERA INDICATI IN OFFERTA -VA EFFETTUATA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

Per giurisprudenza pacifica, ai sensi dell'art. 97, c. 6 cit., la determinazione dell'amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma, è del tutto facoltativa, e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo, tuttavia, ad eccezione dei casi in cui la stessa sia manifestamente illogica e irragionevole (C.S., Sez. III, 11.5.2021 n. 3710 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2.2.2022, n. 1233), come ha luogo nel caso di specie.

Il mancato esercizio della verifica facoltativa di cui all’art. 97 c. 6 cit., non preclude infatti in assoluto alla concorrente che si assuma lesa dall’aggiudicazione, di far valere in giudizio l’anomalia dell’offerta della propria concorrente, al fine di ottenere il riesame dell’offerta da parte della stazione appaltante (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 13.8.18 n. 8977).

In particolare, in una fattispecie pressoché identica a quella per cui è causa, il Tribunale ha ritenuto che la rilevante discrasia tra i costi della manodopera indicati dalla aggiudicataria, e quelli evidenziati dalla ricorrente, oltreché di quelli ipotizzati nel progetto posto a base di gara, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, ad aprire un sub-procedimento in contraddittorio con l’aggiudicatario, ex art. 97, c. 5, primo periodo, al fine di accertare l’effettiva congruità della sua offerta (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 13.5.2019 n. 1067, a fronte di un’offerta in cui l’incidenza del costo della manodopera era pari al 23,28% dell’importo, mentre il progetto posto a base di gara e le offerte degli altri concorrenti erano attorno al 37%).

Ulteriormente, osserva il Collegio che le censure descritte nel precedente punto II.1.1 della presente sentenza, in ragione della loro puntualità, sono in astratto idonee a supportare la necessità di avviare un sub procedimento di verifica dell’anomalia, come anche desumibile da T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. IV, 4.1.2021 n. 4, che ha ritenuto non doversi esperire tale verifica, poiché in quel caso, diversamente da quello per cui è causa, la ricorrente non aveva allegato elementi concreti da cui poter desumere che l’offerta dell’aggiudicataria fosse insostenibile.

Anche la disciplina dettata nell’art. 110 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 36/23, conferma la necessità di esperire la verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui vi siano dubbi sulla sua congruità, come espressamente indicato nella Relazione, in cui si evidenzia di aver operato la scelta “di rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l’individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata (eliminando dunque le soglie fissate ex lege). La scelta appare coerente con la ratio di restituire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferendo pertanto alla stessa il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro pertinenza, in coerenza con i principi del risultato di cui all’art. 1, della fiducia di cui all’art. 2 e di buona fede e affidamento di cui all’art. 5”.



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