VALUTAZIONE DI NON ANOMALIA DELL’OFFERTA – ONERE DELLA PROVA – RICADE SUL RICORRENTE
Nel subprocedimento di anomalia dell’offerta, l’aggiudicataria è gravata dell’onere di giustificare i costi proposti; a maggior ragione tale prova puntuale e rigorosa è richiesta quando il costo del lavoro non è coincidente con quello medio tabellare.
Di conseguenza, ove i dati dichiarati appaiono in contrasto con dati contabili o indicati in altri documenti provenienti dalla medesima aggiudicataria, dovrà essere sempre quest’ultima a spiegare le ragioni di tali apparenti divergenze.
E’ vero che, in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa (Cons. Stato, sez V, 27 settembre 2017 n. 4527, tra le tante). Tuttavia, nella dinamica processuale, tale onere è validamente assolto quando -come accaduto nel caso di specie- il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale.
Pertanto, non è condivisibile quanto asserito dal primo giudice in merito all’irrilevanza dei dati risultanti dal Corporate Responsability Report di Dussmann, all’opposto essendo essi rilevanti e perciò meritando adeguata confutazione da parte della stessa società aggiudicataria.
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