Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA – SINDACABILITÀ (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Col secondo motivo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 69 della direttiva 2014/24/UE e dei principi generali in materia di valutazione di congruità delle offerte. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e di buon andamento dell’azione amministrativa, di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento dei fatti) la società contesta nel merito il giudizio di insostenibilità dell’offerta espresso dalla stazione appaltante.

Riepilogando le vicende del subprocedimento di verifica di anomalia, -…….- precisa di avere fornito dettagliate giustificazioni in merito ai seguenti elementi: i) voci di prezzo generali, esprimendo anche il rapporto delle stesse in termini percentuali sull’intero prezzo offerto; ii) contratto collettivo applicato (servizi di pulizia/multiservizi); iii) costo del personale impiegato (pari ad € 21.526.096,23); iv) costo della sicurezza interna all’azienda (costo annuo per addetto pari a 150 €, come da tabelle ministeriali); v) costi generali, comprensivi dei costi amministrativi, contrattuali, assicurazioni e spese di pubblicazione; vi) costi per le attrezzature e i macchinari; vii) utile derivante dall’esecuzione della commessa (pari a circa l’1% del valore del lotto).

In particolare, sul costo del lavoro, la ricorrente dà conto di avere precisato che avrebbe applicato la tabella ministeriale valevole per il territorio nazionale aggiornata al luglio 2013, e tuttora in vigore per la Regione Sardegna, con la sola esclusione dell’aliquota IRAP, non più dovuta, con applicazione del costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali per ciascuna qualifica e rispettivo livello.

In merito alla coerenza del costo della manodopera rispetto alle rese orarie per l’esecuzione del servizio formulate nel progetto tecnico, deduce di avere specificato che “il modello di convenzionamento stimato da -OMISSIS1- ha previsto, per tali aree, un numero di mq da convenzionare tali da permettere l’esaurimento degli stanziamenti previsti per questo lotto” e precisamente pari a:

– “uffici aperti al pubblico, front office”, resa oraria di livello “normale”, di mq. 23.096,83;

– “uffici tradizionali”, resa oraria di livello “ridotto”, di mq. 12.703,26, e di livello “basso”, di mq. 8.468,84.

Precisa di avere indicato il monte ore necessario per l’espletamento del servizio proprio in rapporto alle rese indicate in offerta tecnica, dedicate alle aree sopra analizzate, e, malgrado ciò (nonché malgrado il costo del personale indicato dall’aggiudicataria -…….- per il lotto 1 fosse inferiore), di avere ricevuto una seconda richiesta di chiarimenti, cui ha dato riscontro con i giustificativi del 10 novembre 2020 (nei quali ha precisato il monte ore mensile ed il calcolo del corrispondente costo orario e della sua composizione, che aveva dato il risultato del costo medio del personale pari ad € 15,72). Il secondo motivo presenta evidenti profili di inammissibilità poiché è sostanzialmente riepilogativo e/o riproduttivo dei contenuti delle giustificazioni depositate nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia, senza evidenziare aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà o di palese travisamento dei fatti nei quali sarebbe incorso il r.u.p., in presenza dei quali soltanto, per univoca giurisprudenza, è sindacabile il giudizio di anomalia dell’offerta, che è tipica espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2022, n. 324).


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