Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA - DISCREZIONALITÀ TECNICA PA – SINDACATO GIURISDIZIONALE LIMITATO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2021

La verifica di anomalia dell’offerta si atteggia di per sé come un autonomo sub-procedimento che non ha indole sanzionatoria né è volto alla ricerca di singoli errori, perché non ha ad oggetto soltanto particolari voci di costo, viceversa avendo carattere globale e sintetico ed essendo diretto a verificare l’attendibilità dell’offerta complessiva, sicché la presenza di singoli scostamenti non giustificati resta ininfluente, se non ne emerge l’incidenza rispetto all’offerta globalmente intesa (cfr. ex pluribus Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018 n. 430; sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4978; sez. VI, 21 novembre 2016 n. 4888; sez. IV, 22 giugno 2016 n. 2751; TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 luglio 2018 n. 445; TAR Puglia, Bari, sez. III, 23 marzo 2018 n. 434; TAR Campania, Napoli, sez. V, 21 marzo 2018 n. 1763; TAR Basilicata, sez. I, 6 febbraio 2018 n. 107; TAR Piemonte, sez. I, 2 febbraio 2018 n. 152; TAR Marche, sez. I, 15 gennaio 2018 n. 42; TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 gennaio 2018 n. 11; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 27 ottobre 2017 n. 2426; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 marzo 2016 n. 323).

Si consideri, altresì, che la verifica di congruità dell’offerta costituisce espressione di un potere connotato da discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è, pertanto, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza, restando precluso al Giudice Amministrativo procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta sostituendosi alla Stazione Appaltante ovvero alla commissione tecnica all’uopo nominata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2020 n. 2761; sez. VI, 3 dicembre 2018 n. 6838; sez. V, 26 novembre 2018 n. 6689; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 luglio 2020 n. 7648; sez. II, 4 giugno 2020 n. 5962; sez. II, 13 maggio 2020 n. 5010), quest’ultima in astratto costituendo una inammissibile riedizione di una valutazione inerente al merito amministrativo.

Il Giudice Amministrativo può, quindi, soltanto verificare se il potere della Stazione Appaltante sia stato esercitato nel rispetto delle norme di legge ed in conformità a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2016 n. 5232; sez. V, 26 luglio 2016 n. 3359; TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 luglio 2018 n. 445; TAR Liguria, sez. II, 10 ottobre 2017 n. 757; TAR Piemonte, sez. I, 13 giugno 2017 n. 729).

In altri termini, il giudizio sulla congruità dell’offerta economica, affidato dalla legge alla esclusiva responsabilità della Stazione Appaltante, non può essere svolto in via sostitutiva dal Giudice Amministrativo, neppure attraverso l’ausilio di una consulenza tecnica o di una verificazione, in quanto il giudice è chiamato, al contrario, a valutare la legittimità dell’azione amministrativa che ha reputato congrua l’offerta (cfr. TAR Milano sez. IV 22 giugno 2017, n.1396).

In generale, invero, il potere amministrativo di scelta si può utilmente e razionalmente contestare solo sul piano delle modalità del suo esercizio, non nel merito delle sue scelte, essendo stato attribuito dalla legge alla Pubblica Amministrazione procedente proprio e precipuamente al fine di addivenire a tali scelte.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...