Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI ANOMALIA- NECESSARIA MOTIVAZIONE RIGOROSA E ANALITICA(97.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il giudizio di anomalia richiede, nel caso di una valutazione sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica, determinata dalla immediata lesività del provvedimento in quanto determina l’esclusione dalla procedura; qualora invece la valutazione sia favorevole, questa può ben essere di minor spessore, addirittura anche fondata anche solo per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente. Quando tale valutazione favorevole è però gravata dal concorrente pretermesso, le sue ragioni di doglianza devono essere fondate su specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico – discrezionale dell’Amministrazione è stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati (da ultimo, Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2015, n. 634; id., V, 17 gennaio 2014, n. 162). Pertanto, il livello di specificità della controprova fornita dall’altro concorrente non ha un livello predeterminato ma dipende dalla qualità della verifica operata dall’amministrazione. Maggiore scrupolo ha adottato l’amministrazione, maggiore pregnanza dovranno avere le censure, tali cioè da mettere in dubbio la correttezza della verifica stessa.

Tale livello di analiticità è stato sicuramente raggiunto nel caso in specie e, correttamente, nel confronto tra le opposte prospettazione, il primo giudice ha riscontrato una carenza istruttoria, non solo in rapporto alla mancata contestazione della contraria ricostruzione di controparte, ma anche nella corretta ricostruzione dei prezzi tramite la proposta contrattuale del fornitore del RTI (dove ha evidenziato che il canone pattuito aveva ad oggetto materiale ben diverso dalle attrezzature indicate come nuove nell’offerta) e, soprattutto, in relazione alla modifica del contenuto dell’offerta tecnica, senza che fossero valutati gli esiti su quella economica

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