Giurisprudenza e Prassi

DETERMINAZIONE CRITERI SELEZIONE CONCORRENTE - SCELTA PUNTEGGI - DISCREZIONALITA' PA (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Per la determinazione dei criteri da individuare per selezionare i concorrenti, l’Amministrazione è dotata, per comune intendimento, di un’ampia discrezionalità, tale da consentire la sindacabilità da parte dell’autorità giudiziaria nelle sole ipotesi in cui ciò si traduca in illogicità o irragionevolezza della stessa ovvero ancora determini una violazione della trasparenza del bando e della possibilità di partecipazione o di comprensione delle relative clausole ai partecipanti.

Nel caso in esame, ai fini della attribuzione del punteggio, la regola prevedeva, perciò, due distinti subcriteri, preordinati a graduare la valutazione dell’offerta migliorativa, secondo che la stessa si limitasse a fornire parcometri (pur sempre “aggiuntivi”, ma solo “a noleggio”) o prevedesse anche parcheggi aggiuntivi “in proprietà”. È del tutto evidente – sia per l’inequivoco tenore testuale della disciplina (peraltro ribadita e chiarita da apposita FAQ in termini di assoluta intellegibilità), sia per la ratio che vi è sottesa – che si trattasse di criteri concorrenti e non alternativi: ben potendo ogni concorrente proporre sia parcometri a noleggio sia parcometri in proprietà (sempre in aggiunta ai dodici oggetto dell’offerta-base), come, in effetti, occorso alle imprese controinteressate. A fronte della chiarezza della prescrizione non giova appellarsi ad un ipotetico (ed alternativo) “interesse” della stazione appaltante.

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