Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL LAVORO - DISCORDANZE RISCONTRATE DALLE TABELLE MINISTERIALI – SUSSISTE INCONGRUITA’

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Secondo i pacifici principi affermati dalla giurisprudenza, “la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; in tal senso, cfr. anche: Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2540; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).

Come noto, infatti, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte: la verifica mira, quindi, in generale, “a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell'appalto, così che l’esclusione dalla gara dell'offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Cons. di Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 230).

L’aggiudicataria, rispetto agli indicati “scostamenti”, ha fornito esaurienti e adeguate giustificazioni in relazione a tale voce di costo, risultata coerente con riguardo al CCNL applicato e alle tabelle del costo del lavoro aggiornate, costituenti, secondo consolidato indirizzo, “un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta”, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che le discordanze riscontrate siano considerevoli e palesemente ingiustificate (in tal senso ex multis: Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1099; V, 7 maggio 2018, n. 2691; V, 26 novembre 2018, n. 6689; III, 21 luglio 2017, n. 3623; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; III, 3 maggio 2016, n. 1706): e la Stazione appaltante, in assenza di discordanze considerevoli, ha ritenuto legittimamente congrue le giustificazioni fornite, accertando il rispetto dei valori retributivi applicati nello specifico settore in relazione al numero di addetti destinati alla commessa e alle professionalità impiegate, con motivazione che, non presentando profili di evidente erroneità, illogicità o errore di fatto, non può essere considerata illegittima, stante il limite al sindacato giurisdizionale nella materia in esame; il che è coerente con le specifiche finalità della verifica di anomalia, volta ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione del contratto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;