Giurisprudenza e Prassi

ANOMALIA DELL’OFFERTA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE PA - LIMITI AL SINDACATO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

La giurisprudenza amministrativa consolidata ha ritenuto che il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta (cfr., Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332).

Per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921).

Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2019, n.6161 e T.a.r. Campania, Napoli Sez. I, n. 4188/2019). La valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2020, n.1874).

La giurisprudenza consolidata ritiene che una motivazione approfondita debba essere approntata dall’amministrazione solo nel caso in cui rintenga l’offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l’offerta non sia anomala. In questo senso di recente è stato evidenziato che il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre siano congrue ed adeguate (Consiglio di Stato sez. V, 09/03/2020, n.1655).

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