Giurisprudenza e Prassi

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI APPARENTEMENTE CONTRASTANTI: L'INTERPRETAZIONE DEVE VALORIZZARE L'OGGETTIVITÀ DEI CRITERI E LA FINALITÀ DEL SERVIZIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l’interpretazione delle clausole del disciplinare di gara deve avvenire nel rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre; è pertanto legittimo il criterio di valutazione tecnica che parametri il punteggio sull'orario di consegna dei pasti anziché sulla distanza chilometrica dei centri cottura, in quanto funzionale a garantire la freschezza del prodotto e la tempestività del servizio rispetto all'orario della pausa didattica. La verifica di anomalia dell'offerta, costituendo esercizio di discrezionalità tecnica, può validamente fondarsi su un esame dettagliato dell'offerta supportato da una verifica documentale "a campione" dei costi delle derrate, laddove l'operatore economico dimostri la congruità dei prezzi attraverso fatturazioni relative ad altri servizi analoghi che attestino l'operatività di economie di scala.

"Non potendo prevalere una disposizione sull’altra, in quanto contenute come detto nello stesso atto, va fatta applicazione dei criteri ermeneutici per i quali le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre (arg. ex art.1363 cod. civ.), preferendo l’interpretazione che consente di conservare intatta la portata normativa di entrambe, in ossequio al principio di conservazione (arg. art. 1367 cod. civ.).

La lettura combinata delle due norme -solo apparentemente contrastanti- dello stesso Disciplinare non può che essere quella sostenuta dalla stazione appaltante, e condivisa dal T.a.r., per la quale il “minor tempo possibile” di cui all’art. 18 punto 5, coincide col “termine minimo” di cui alla pag.31 delle ore 12.00.

Si tratta di una lettura -resa possibile dall’applicazione dei criteri interpretativi di cui sopra- che dimostra come le due norme non siano assolutamente incompatibili, di modo che il punteggio massimo avrebbe dovuto essere assegnato al concorrente che sarebbe riuscito (o meglio, si sarebbe impegnato a) consegnare i pasti in tutte le scuole entro e non oltre le ore 12, come previsto dal Capitolato speciale.

[...]

Nel merito, va confermata la motivazione del T.a.r., secondo cui “nonostante nei motivi aggiunti la ricorrente si sia sforzata di contestare in maniera dettagliatissima e certosina ogni aspetto dell’offerta tecnica, sotto il profilo dei costi dei singoli pasti in rapporto alle tipologie di alimenti erogati e proposti, resta il fatto che la valutazione di anomalia dell’offerta consiste in un procedimento amministrativo che, per giurisprudenza costante, è lasciato alla discrezionalità della stazione appaltante e può essere censurato solo laddove sia palesemente carente di motivazione o destituito di fondamento ovvero del tutto arbitrario”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)