Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE DI GARA: VALUTAZIONE UNITARIA - PROCEDURE TELEMATICHE: NON NECESSARIE SEDUTE PUBBLICHE (93.4)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

In merito alla dedotta illegittimità di una valutazione unitaria da parte dell’organo valutativo, senza differenziazione tra i punteggi espressi da ciascun Commissario, il Collegio intende richiamare la pacifica giurisprudenza per cui la detta circostanza ben può spiegarsi come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno alla Commissione, atteso che le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione. A diversa conclusione può invece pervenirsi per l’ipotesi peculiare del confronto a coppie, posto che in tal caso la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione (cfr. A.P. Consiglio di Stato n. 16/22; Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2020 n. 5130).

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Nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte è anche confermato dall'art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (cfr. T.A.R Campania, Napoli, Sez. V, 19 luglio 2021, n. 4991 e Sez. II, n. 957/2020; T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017, n. 365).

Dunque, sono le stesse caratteristiche della gara telematica che consentono di escludere in radice la possibilità oggettiva di modifica delle offerte, offrendo il vantaggio di una maggiore sicurezza nella loro conservazione e integrità, permettendo automaticamente l'apertura delle buste solo in esito alla conclusione della fase precedente, senza che nessuno degli addetti alla gestione della gara possa accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data e all'ora di seduta della gara, così garantendo l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

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