RISOLUZIONE APPALTO PUBBLICO PER RIFIUTO SOTTOSCRIZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
IL FATTO
L'impresa appaltatrice citava in giudizio l'Azienda Ospedaliera lamentando ritardi nella consegna dei lavori e l'illegittima sospensione degli stessi, chiedendo l'accertamento dell'efficacia del recesso o la risoluzione per inadempimento della PA. La controversia nasceva da difformità dei luoghi rispetto al progetto (interferenze con un impianto di cogenerazione). Le parti avevano precedentemente stipulato un accordo transattivo in cui la PA revocava una prima risoluzione e si impegnava ad approvare una variante, mentre l'impresa si impegnava a riprendere i lavori. Successivamente, l'impresa rifiutava di sottoscrivere la perizia di variante approvata dalla PA, ritenendola stravolgente rispetto al progetto originario. L'Amministrazione si costituiva chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell'impresa.
DIRITTO E MOTIVAZIONE
Il Giudice rigetta le domande dell'impresa e accoglie la riconvenzionale della PA.
Preliminarmente, rileva che l'accordo transattivo sottoscritto ha natura preclusiva rispetto alle lamentele sui ritardi anteriori alla sua stipula.
Nel merito della variante, il Tribunale, supportato dalla CTU, accerta che le modifiche proposte rientravano nei limiti qualitativi (non mutavano la natura dell'opera) e quantitativi (non superavano il "quinto d'obbligo" ex art. 161 D.P.R. 207/2010). Di conseguenza, l'appaltatore aveva l'obbligo giuridico di accettare la prosecuzione dei lavori.
Applicando il criterio di proporzionalità degli inadempimenti reciproci (art. 1460 c.c.), il Giudice ritiene prevalente la gravità della condotta dell'impresa che, rifiutando la variante e bloccando l'opera, ha violato l'accordo transattivo e gli obblighi contrattuali. L'inadempimento della PA (mancato contraddittorio formale sui nuovi prezzi) è ritenuto di scarsa importanza rispetto al rifiuto totale della prestazione da parte dell'esecutore.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In materia di appalti pubblici, sussiste l'obbligo per l'esecutore di accettare le variazioni in corso d'opera disposte dalla stazione appaltante qualora queste non alterino la natura sostanziale dei lavori e l'importo complessivo non ecceda il quinto del valore contrattuale originario. Il rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere l'atto di sottomissione a una variante che rispetti tali parametri costituisce grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per colpa dello stesso.
MASSIMA
"Ai sensi dell’art. 161, comma 12, d.P.R. 207/2010 [applicabile ratione temporis], l'esecutore ha l’obbligo di sottoscrivere l’atto di sottomissione alla perizia di variante e di eseguire le variazioni approvate, atteso che la facoltà di non accettare la variante è riconosciuta all’esecutore, ex comma 13, nella sola ipotesi in cui le nuove lavorazioni eccedano il cd. quinto d’obbligo o mutino sostanzialmente la natura dei lavori. Il rifiuto dell'appaltatore di accettare una variante legittima determina inadempimento contrattuale di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto in danno dell'impresa."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

