Giurisprudenza e Prassi

VARIANTI - AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - LIMITI (106)

ANAC DELIBERA 2021

Servizio di gestione temporanea della discarica La Silva nel Comune di ..omissis... Fasc. Anac UVCS n. 1317/2020

L'Autorità, a valle dell'attività istruttoria, aveva ritenuto di accogliere le motivazioni esposte dall'amministrazione riconoscendo che la situazione descritta dalla stessa rientrasse nella previsione dell'art. 106, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 che, infatti, ammette le varianti quando la necessità di modifica e determinata da circostanze impreviste e da situazioni imprevedibili al momento della stipula contrattuale. Ciò nonostante, l'Autorità contestava che la variazione era avvenuta superando i limiti di importo entro i quali le varianti in corso d'opera sono normativamente consentite. Ai sensi del comma 7 dell'art. 106, infatti, nei casi di cuial comma 1, lettera c), la legge prescrive che il contratto può essere modificato soltanto se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Nel caso in esame, il valore finale dell' 'appalto ammontava ad euro 1.485.649,01. Tale importo finale comprensivo dei lavori e dei servizi si distaccava non poco dal valore inizialmente previsto corrispondente alla somma di euro 632.107,68 (198.807,68 per i lavori e di euro 433.300,00 per i servizi di gestione). E', quindi, evidente l'esistenza di un'anomalia nella variazione dell'importo che si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 106 d.lgs. 50 del 2016.

In relazione a tale aspetto, il Rup sottolineava che lo sforamento dei limiti di cui all'art. 106 era stato disposto conformemente alla normativa di urgenza e sulla base delle direttive di regionali e dei commissari straordinari e che "nel corso dei mesi dell'appalto, mentre venivano conferiti rifiuti da tutta la Regione Calabria e di conseguenza il costo dell'Ecotassa e più che raddoppiato rispetto a quello previsto in appalto per la sola provincia di Cosenza, non era materialmente possibile fermare la ditta e sostituirla con altra impresa per non superare i limiti imposti dall'art. n. 106 del D.Lgs n. 50/2016, essendo notevoli ed ingenti le quantità di rifiuti che giungevano a ..omissis.. dall'intera Regione Calabria , in cui soprattutto nelle aree metropolitane (come registrato dai media) si verificavano ritardi nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti che hanno invaso le strade e gli spazi pubblici creando vere e proprie discariche a cielo aperto con ovvie conseguenze sull'igiene e sulla salute pubblica".

Tutto ciò rappresentato, sulla base del quadro esaminato e delle risultanze istruttorie, l'Autorità ritiene di non condividere le controdeduzioni prodotte dal Comune.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;