Giurisprudenza e Prassi

PROPOSTE MIGLIORATIVE – SONO SOLUZIONI TECNICHE CHE PRECISANO O MIGLIORANO IL PROGETTO SENZA INCIDERE SULLA SUA STRUTTURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

E' stato precisato (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che “…in sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121; sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell'offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: Cons. di Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749)”, così che in definitiva “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 282); è stato aggiunto anche che “…la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258)”.

Orbene, considerato che il parametro cui ancorare la distinzione tra variante e miglioria, al fine di ricondurre l’intervento proposto all’una o all’altra ipotesi, va ricercato nella documentazione di gara, deve qui rilevarsi come le proposte formulate dall’appellante sono state ritenute ammissibili dalla Commissione e apprezzate come soluzioni migliorative, tali da soddisfare le esigenze manifestate dalla stazione appaltante, in base al risultato raggiunto in termini di “mitigazioni degli impatti dovuti al cantiere” e “miglioramento del controllo dei materiali e delle lavorazioni”, e conformi alle previsioni della lex specialis, che hanno contemplato anche la soluzione del trattamento delle rocce e materiali da scavo e del loro successivo riutilizzo nel cantiere de quo, fermo restando il divieto della presentazione di varianti non consentite: ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nel caso di specie.

Alla luce delle precedenti considerazioni e delle riportate previsioni della legge di gara, deve dunque concludersi che la Commissione ha in modo non illegittimo né irragionevole o illogico valutato come ammissibile e migliorativa la proposta in questione, siccome volta a presentare “una proposta articolata delle fasi di lavoro”, a descrivere “in maniera approfondita la modalità di mitigazione degli impatti ambientali dovuti al cantiere, con particolare riferimento al rumore e alla propagazione delle polveri” e a proporre “un miglioramento del controllo dei materiali e delle lavorazioni”, nei termini precisamente indicati “rispetto a quanto previsto nella documentazione progettuale di gara”, escludendo, pertanto, che essa potesse dare causa all’esclusione dell’offerta.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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