ILLEGITTIMA LA MODIFICA DEI PREZZI SE IL RITARDO NELLA STIPULA DERIVA DA CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
Non è consentito alla Stazione Appaltante disporre modifiche contrattuali o concedere varianti in aumento ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 per fronteggiare rincari dei materiali maturati nelle more della stipula qualora il ritardo nell'avvio dei lavori sia direttamente causato da carenze e vizi della progettazione esecutiva validata in assenza delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, l'emersione di ordigni inesplosi in un sito storicamente esposto ad attività bellica e caratterizzato da diffuse anomalie magnetiche non costituisce evento imprevisto e imprevedibile, configurandosi quale errore di valutazione del rischio per inosservanza del principio di precauzione, con conseguente imputabilità alla committenza dei maggiori costi da fermo cantiere e improcedibilità della qualificazione della bonifica come variante per sopravvenienza imprevedibile.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

