Giurisprudenza e Prassi

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE – INDIVIDUAZIONE NON OBBLIGATORIA (95.8)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Con riguardo al primo, articolato motivo, va innanzitutto affermato che nelle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 95, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, in presenza di macro-criteri sufficientemente specifici, non sussiste a carico della stazione appaltante un obbligo ex se di individuazione di sub-criteri di valutazione. In tali casi, il punteggio numerico espresso sull’offerta tecnica integra una sufficiente motivazione allorquando i criteri predeterminati risultino sufficientemente chiari, analitici ed articolati, così da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2442). Ne consegue che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la scelta operata dalla stazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105).

Ritiene il Collegio che, nel caso in trattazione, i nove parametri valutativi individuati – ossia: “etichettatura”, “facilità e praticità di riempimento”, “maneggevolezza, peso e trasportabilità”, “stabilità della velocità del flusso”, “trasparenza dell’involucro esterno”, “confezionamento”, “disponibilità ritiro prodotti in scadenza”, “caratteristiche plus” e “tempi di consegna” – con la previsione di un punteggio graduato per ciascuno di essi tra un minimo ed un massimo, in relazione alla natura della procedura ed all’oggetto della fornitura, si palesano come sufficientemente precisi e dettagliati, permettendo così di controllare adeguatamente la logicità e la congruità dei punteggi attribuiti in applicazione degli stessi.

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