Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE CURRICULA PROFESSIONISTI - OFFERTA TECNICA - NON AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

ANAC DELIBERA 2021

Nel caso in esame non può trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio non solo perché a ciò osta il disposto normativo sopra commentato, ma soprattutto perché le carenze documentali riscontrate non costituiscono inesattezze frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara, quanto, piuttosto, imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni della lex specialis, le quali non possono essere in alcun modo sanate, atteso che una richiesta di chiarimenti (anche sotto forma di un più generico “soccorso procedimentale”) non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146); la circostanza della mancata allegazione dei brevi curricula del personale da impiegare nell’appalto, indicato nella domanda di partecipazione, non può essere imputata né ad una poco chiara formulazione del Bando, né ad un mero errore (sanabile) nella predisposizione dell’offerta, atteso che per due professionisti (nella fattispecie psicologi) l’istante ha correttamente provveduto a fornire i rispettivi curricula, così dimostrando di aver perfettamente inteso il senso e l’importanza della documentazione richiesta, e per tale motivo sono gli unici per i quali è stato attributo dalla Commissione di gara il punteggio relativo al criterio di valutazione in discussione.

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