Giurisprudenza e Prassi

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE SINDACARE ESATTEZZA E VERIDICITA' DEI DATI DELL'OFFERTA TECNICA. LA PROVA DELL'INESEGUIBILITA' GRAVA SU CHI LA CONTESTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di valutazione delle offerte tecniche basate su formule numerico-tabellari, la Commissione giudicatrice non agisce come mero "calcolatore" ma deve accertare la solidità fattuale del dato immesso nella formula, per prevenire l'assegnazione di punteggi falsati. Tale controllo sostanziale trova il suo fondamento teleologico nel principio del risultato. La contestazione di tali dati da parte di un concorrente richiede però la dimostrazione certa dell'impossibilità di adempiere, la quale non sussiste qualora l'aggiudicatario dimostri di poter coprire il fabbisogno offerto mediante l'ordinaria e lecita flessibilità aziendale (es. lavoro intermittente, turnazioni, subappalto).

Come statuito dal Giudice:

"Occorre premettere che, secondo l’orientamento consolidato di questo Consiglio, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9647).

Laddove il punteggio sia stato attribuito in base all’applicazione di una formula matematica, il macroscopico errore di fatto può derivare della imprecisione o inesattezza della formula o della sua applicazione, ma può essere determinato anche dall’indicazione, da parte del concorrente, di dati di partenza non corretti. Ne deriva, pertanto, che non può ritenersi precluso alla commissione giudicatrice un controllo sulla veridicità sostanziale e sulla esattezza dei dati indicati dai partecipanti nella propria offerta, che è anzi doveroso in considerazione del principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ciò nonostante, nel caso di specie, i dati indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta, in relazione al criterio in esame, non possono ritenersi inverosimili.

Nella propria offerta l’aggiudicatario ha dichiarato un numero di risorse offerte per i c.d. servizi a richiesta pari a n. 2038. La originaria ricorrente, odierna appellante, ha contestato la effettiva possibilità di mettere concretamente a disposizione della stazione appaltante tutte queste risorse, verosimilmente impiegate in altre commesse, anche in diversi contesti territoriali, in caso di richieste urgenti, entro le 4 ore imposte dalle lex specialis ovvero nel più breve termine eventualmente assegnato. Tuttavia, come ha ritenuto il T.a.r., si tratta di una conclusione non dimostrata, tenuto conto delle puntuali allegazioni difensive della controinteressata sulla utilizzazione del lavoro a intermittenza, nei limiti consentiti dalla legge, sull’eventuale impiego del personale a riposo o sull’eventuale prolungamento dei turni lavorativi a 13 o 15 ore giornaliere, nei limiti consenti dal contratto collettivo, sul possibile ricorso, secondo quanto già previsto nella propria offerta, al subappalto, ove necessario. Né risulta ostativa la circostanza che lo stesso numero di risorse è stato offerto in altro lotto, tenuto conto, peraltro, della possibilità di ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto. Del resto, il parere depositato dalla ricorrente appellante si limita a formulare dubbi sulla fattibilità delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria, senza escluderne, tuttavia, la astratta possibilità."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)