Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA COMMISTIONE TRA VERIFICA OFFERTA TECNICA E VERIFICA ANOMALIA: AGGIUDICAZIONE ANNULLATA E RIPETIZIONE DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA (110)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2025

È principio pacifico e consolidato in giurisprudenza che la procedura di evidenza pubblica si articoli in una pluralità di subprocedimenti autonomi, funzionalmente distinti ma logicamente connessi, ciascuno connotato da proprie finalità e garanzie, e non promiscuamente sovrapponibili.

In tale prospettiva, assume rilievo, per la vicenda in esame, la netta distinzione tra il subprocedimento di verifica delle autodichiarazioni rese nell’offerta tecnica e quello di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Nel caso concreto, il RUP, con nota del 26 maggio 2025, ha formalmente avviato la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, ma ha contestualmente richiesto all’operatore economico di produrre, entro tre giorni, la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica in ordine ai requisiti qualitativi (certificazioni, attrezzature, formazione del personale, ecc.), nonché entro dieci giorni, le giustificazioni economiche dell’offerta.

In tal modo, la stazione appaltante ha indebitamente commistionato due fasi procedimentali distinte, fondendo, nell’ambito della verifica di anomalia, accertamenti propri del diverso subprocedimento di verifica delle autodichiarazioni, che avrebbe dovuto essere condotto autonomamente e in via preliminare.

Siffatta commistione, oltre a determinare una evidente violazione del principio di separazione funzionale dei subprocedimenti, si pone, come denunciato dalla ricorrente, in contrasto con l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e con la lex specialis, che circoscrivevano l’oggetto della verifica di anomalia a specifici elementi tecnico-economici dell’offerta, escludendo indagini dirette alla verifica di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica.

L’amministrazione ha, dunque, travalicato i limiti oggettivi del potere esercitabile in quella sede, trasformando la verifica di anomalia – che deve concludersi con un giudizio globale e sintetico sulla sostenibilità dell’offerta – in una verifica composita, incentrata su profili eterogenei, e conclusasi con rilievi di carattere difforme rispetto all’oggetto proprio della verifica di anomalia.

Ne consegue che la verifica dell’anomalia, come condotta, deve ritenersi illegittima.

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