Giurisprudenza e Prassi

COSTO MEDIO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA - MINIMI SALARIALI RETRIBUTIVI – LIMITE DEROGABILE SE GIUSTIFICATO

ANAC DELIBERA 2022

Nel caso di specie, che la rimodulazione dei costi in sede giustificativa ha generato una variazione in aumento rispetto alla originaria indicazione in sede di offerta; variazione giustificata alla luce della sottrazione al calcolo del numero di dipendenti stipendiati da impegnare nell'esecuzione dell'appalto di due unità (e delle rispettive ore di lavoro preventivate), in quanto soci di una delle società mandati del raggruppamento e non suoi dipendenti; ritenuto che si tratta di una variazione che appare ragionevole, ovvero non strumentale ad una mera ed arbitraria ricomposizione a posteriori dei costi dichiarati in sede di offerta, proporzionata (avuto riguardo all'incidenza della stessa sulla complessiva struttura dei costi del personale) e giuridicamente ammissibile, atteso che la circostanza che nell'appalto siano impiegati anche lavoratori che risultano essere, come nel caso in esame, al tempo stesso soci di una società a responsabilità limitata (aggiudicataria, in qualità di mandante, dell'appalto medesimo) non vale a modificarne - come invece prospettato dalla parte istante - lo status giuridico (da ascriversi alla figura civilistica del c.d. socio d'opera), con l'obbligo della loro trasformazione in lavoratori dipendenti (tra l'altro di se stessi, posto che la società in questione non risulta avere altri soci o dipendenti), "assoggettati alle vigenti disposizioni di legge e ai contratti collettivi di settore", e la loro "retribuzione" e gli "inderogabili obblighi assistenziali e previdenziali" seguiranno la disciplina prevista dall'atto costitutivo e dallo statuto, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal codice civile; ritenuto, nondimeno, che la stazione appaltante cade in errore quando, ai fini della valutazione della congruità del costo del lavoro indicato nelle giustificazioni dal rticores, utilizza il parametro del minimo salariale retributivo del ccnl di riferimento, individuato nell'importo di €/h 10,68 (<) traendone la conclusione che "la verifica sui costi della manodopera così come effettuata dalla centrale di committenza è corretta e conforme a quanto previsto dall'art. 95 co. 10 del codice dei contratti e nessuna doglianza può essere sollevata al riguardo, poiché "il costo medio orario indicato dall'aggiudicatario è in ogni caso superiore al minimo tabellare da ccnl sia che si voglia considerare l'importo di €/h 16,94 sia che si voglia considerare l'importo di e/h 14,55>>; considerato, infatti, che l'art. 23, comma 16 del codice (richiamato dall'art. 97, comma 5, lett. d), cui fa rinvio, a sua volta, l'art. 95, comma 10) dispone che ">, cosicché appare evidente che il costo medio del lavoro da utilizzare quale parametro di riferimento per valutare la congruità del costo della manodopera contenuto nell'offerta economica e costituito dalla sintesi di almeno 3 elementi: 1) i valori economici definiti dai ccnl di settore; 2) le norme in materia previdenziale e assistenziale; 3) le diverse aree territoriali; rilevato che nel caso in esame la stazione appaltante ha utilizzato come indice di riferimento il minimo salariale come definito dal ccnl di settore, che non contiene i costi previdenziali e assistenziali né la ponderazione rispetto alle diverse aree territoriali; ritenuto che la valutazione della congruità del costo della manodopera deve essere effettuata con riferimento ai costi complessivi del lavoro (c.d. costo medio orario, che nel caso di specie ammonterebbe a €/h 19,64), così come indicati dalle citate norme, e non sulla base della sola c.d. retribuzione tabellare di cui all'art. 16 del ccnl (che, come detto, sarebbe pari a €/h 10,68), comprendente esclusivamente la paga base (o minimo tabellare), l'ex indennità di contingenza e l'elemento distinto dalla retribuzione (edr) e che costituisce un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, che legittima di per sé un giudizio di anomalia; ritenuto, per meglio precisare, che il minimo salariale (nel caso in disamina verosimilmente individuato in €/h 10,68), ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del codice, costituisce solo una delle condizioni, violata la quale, nell'ambito della più ampia verifica di congruità dell'offerta, si innesca una sorta di presunzione juris et de iure di anomalia dell'offerta, che conduce all'inevitabile applicazione della sanzione espulsiva, e che da tale sub-procedimento deve essere tenuto ben distinto quello disciplinato dall'art. 95, comma 10, che riguarda la sola verifica di congruità del costo della manodopera, da effettuarsi sempre, "prima dell'aggiudicazione", anche in assenza di una anomalia dell'offerta riscontrata a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 97, e il cui presupposto, ragionevolmente, e quello di imporre all'amministrazione committente di valutare, a prescindere dall'acclarato rispetto dei minimi salariali, "la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta" sotto il profilo del rapporto tra le prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e la effettiva retribuzione che l'appaltatore intende riconoscere ai lavoratori da impiegare nella commessa (in altri termini, il rispetto da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei minimi salariali previsti dal ccnl di riferimento non esime la stazione appaltante dall'obbligo di verificare che la retribuzione che tale operatore dichiara che corrisponderà ai propri dipendenti impiegati nell'appalto risulti comunque congruente con la sua peculiare organizzazione aziendale e/o con la specifica tipologia di prestazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto secondo le clausole contrattuali); ritenuto che, sebbene si possa concordare, in via generale, con la stazione appaltante quando sostiene che il c.d. 'costo medio orario" non può essere considerato un parametro oggettivo di riferimento <>, tuttavia ciò non può condurre all'utilizzo di un indice (ovvero la retribuzione tabellare) che, ancorché oggettivo e univoco, non è quello previsto dal legislatore, per il semplice motivo che risulta privo di alcune voci fondamentali che concorrono a qualificare giuridicamente ed economicamente il costo del lavoro; considerato, altresì, che - come ben noto - il "costo medio orario" del lavoro viene elaborato su basi statistiche e come tale non costituisce (pur se contenuto nelle tabelle ministeriali di riferimento) un limite inderogabile per gli operatori economici, perché è ben possibile che il costo "proprio" del singolo operatore economico sia diverso dal costo medio (cfr. cons. stato, sez. v, 4 maggio 2020, n. 2796, v, 7 maggio 2018, n. 2691; iii, 18 settembre 2018 n. 5444; v, 6 febbraio 2017, n. 501; v, 25 ottobre 2017, n. 4912) e che per costante giurisprudenza in materia la valutazione di congruità dell'offerta (anche per quanto concerne il costo del lavoro) costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione di gara; ritenuto, pertanto, che la stazione appaltante, avendo espresso il proprio giudizio di congruità sulla base di errati presupposti valutativi e non potendo l'autorità procedere ad alcuna autonoma verifica di congruità dell'offerta e delle singole voci, debba provvedere a rinnovare tale verifica alla luce di tutto quanto sopra considerato e ritenuto al fine di saggiare la concreta attendibilità del costo del lavoro indicato dal rti primo classificato, nella prospettiva del complessivo vaglio di affidabilità e serietà dell'offerta.

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AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
COSTO DELLA MANODOPERA: Il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensiv...
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