Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

T.A.R. PIEMONTE Sentenza 2024

In tema di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), la scelta di attivare la consultazione preventiva dei soggetti interessati è rimessa alla discrezionalità dell'autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.P.R. 357/1997. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato al rilievo di vizi macroscopici di logicità o travisamento, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello tecnico dell'amministrazione, specialmente quando l'istruttoria abbia puntualmente considerato l'entità degli interventi e le relative misure di mitigazione.

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