CCNL DIFFERENTI (ANINSEI E COOPERATIVE SOCIALI): LA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA E' FATTA SULLE COMPONENTI FISSE DELLA RETRIBUZIONE (11.4)
Avuto riguardo alla componente economica del giudizio di equivalenza, la giurisprudenza, anche di recente (cfr. TAR Toscana, Sez. IV, 6.10.2025, n. 1584), ha affermato che la verifica della P.A. deve includere tutte le componenti fisse della retribuzione globale annua (retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità), nonché gli scatti di anzianità, come chiarito nella delibera ANAC n. 14/2025 e nella circolare INL n. 2/2020, ove viene rimarcata l’esigenza di un rigoroso presidio delle tutele minime, comprensivo della progressiva crescita salariale.
Invero, l’impegno della Coop. G. a garantire il solo “superminimo”, per come acriticamente recepito dalla Stazione appaltante, non è idoneo a colmare le differenze sostanziali (ed invero pacifiche in atti) esistenti sul piano economico tra i due CCNL posti a raffronto.
Osserva il Collegio che il criterio di “appianamento” economico individuato dall’aggiudicataria è inconferente rispetto alla finalità di garantire ex ante piena tutela ai lavoratori da riassorbire ed è smentito dalla circostanza che, già alla stregua delle indicazioni fornite dall’ANAC nella relazione illustrativa allegata al bando tipo n. 1/2023 e recepite dall’Allegato I. 01, art. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (il quale, sebbene - come detto - non sia applicabile nella presente fattispecie ratione temporis, rappresenta cionondimeno un utile parametro interpretativo), “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione...”, tra le quali sicuramente (e ragionevolmente) non rientra il c.d. “superminimo”, che costituisce, per definizione, una parte accessoria della retribuzione, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.
Il mero impegno a corrispondere il c.d. “superminimo”, oltre a rendere evidentemente incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente – ossia l’accordo bilaterale tra parte datoriale e rappresentanze sindacali, frutto di libera volontà negoziale – l’effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente.
In altre parole, siffatto impegno della controinteressata non è idoneo a colmare stabilmente le lacune retributive accertate dalla Stazione appaltante, dovendosi convenire con il formante normativo e giurisprudenziale in subiecta materia, secondo cui l’equivalenza deve essere garantita dalle componenti fisse e automatiche del trattamento economico.
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