Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL'OFFERTA - SINDACABILE SOLO IN CASO DI MACROSCOPICA ILLOGICITA' O IRRAGIONEVOLEZZA (97)

TAR TRENTINO TN SENTENZA 2023

Deve essere in primo luogo menzionata la granitica giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 706), condivisa anche da questo stesso Tribunale (cfr. ad es. TRGA Trento 19 luglio 2022, n. 143, 6 maggio 2021, n. 71 e 18 marzo 2021, n. 38), che sottrae al sindacato del giudice amministrativo, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, la congruità dell’offerta ritenuta dalla stazione appaltante, ad eccezione dei casi, non riscontrabili nella fattispecie in esame, di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità, si badi complessiva, dell’offerta. È poi ius receptum che la valutazione circa la sospetta anomalia dell’offerta implica una “valutazione sull’insieme dell’offerta” ed altresì un “bilanciamento interno” tra le diverse voci, e che il principio per il quale necessita dare una valutazione globale dell’offerta sottoposta a verifica di anomalia neppure è smentito dall’analisi di singole e specifiche voci di costo essendo “evidente che l’analisi delle singole voci è servita alla stazione appaltante a maturare il convincimento relativo alla complessiva inattendibilità dell’offerta per aver eccessivamente inciso al ribasso sul costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto” (cfr. C.d.S., sez. V, n. 911/2021). Del resto, come precisato da consolidata giurisprudenza, “pur avendo il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, ciò non toglie che tale giudizio possa essere la conseguenza dell’analisi delle singole voci di costo presentate e delle relative giustificazioni.” (cfr., ad es., TAR Veneto, sez. I, n. 318/2018; TAR Liguria, sez. I, n. 157/2020). Tenuto conto di quanto precede deve essere particolarmente sottolineato che l’aggiudicataria in fase di presentazione di giustificativi ha saputo dimostrare l’insussistenza di anomalie quanto ai dati riportati nell’offerta o, quantomeno, la sussistenza di voci che tali anomalie possono eventualmente compensare.

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