ESPROPRIO E APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE: L'AMMINISTRAZIONE DEVE COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (38.1)
La struttura plurifasica del procedimento espropriativo richiede che sia dato avviso dell’avvio di ogni singola qualificata fase all’interessato, perché questi possa utilmente rappresentare la propria posizione prima che l’Amministrazione espropriante di volta in volta si determini.
A tal proposito viene difatti in rilievo la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale: «come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, da cui non ha motivo di discostarsi, la comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sia esplicita che implicita (cfr questa Sezione 20/12/2005 n. 1552; Cons Stato Ad. Pl. 15/9/ 1999 n. 14). In particolare, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 (come nel caso di specie) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'art. 7 della legge n. 241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi (cfr Cons Stato Ad.Pl. 24/1/2000 n. 2. idem Ad. Pl. n. 14/99 già citata. TSAP 1/10/2002 n. 120 ).
La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l'apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati» (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 31.12.2010, n. 9612).
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