Giurisprudenza e Prassi

CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA - NON PRESUPPONE L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (32)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2023

Passando dunque al merito del ricorso, va anzitutto respinto il motivo con cui si deduce, in maniera del tutto strumentale, che la consegna d’urgenza dei lavori presuppone l’efficacia dell’aggiudicazione.

Infatti, e sebbene l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 sembri affermare il contrario (ma va al riguardo considerato che l’art. 8, comma 1, let. a), del D.L. n. 76/2020 - secondo cui “…è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza […] ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura…” - reca una formulazione diversa), la consegna d’urgenza è finalizzata ad evitare che il tempo occorrente a svolgere le verifiche propedeutiche alla declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione oppure alla stipula del contratto impedisca all’ente committente di porre rimedio a situazioni impreviste che richiedono interventi immediati e non procrastinabili.

Altrimenti dovrebbe ammettersi che la stazione appaltante, pur avendo già individuato un aggiudicatario, sia costretta, in presenza di un’aggiudicazione non ancora efficace, ad affidare i lavori urgenti, mediante trattativa privata, ad altro operatore, con il fondato rischio che quest’ultimo finisca per eseguire l’appalto interamente o comunque in misura percentualmente rilevante, il che, oltre a rendere inutile la procedura di gara già esperita, esporrebbe sicuramente l’amministrazione a rivendicazioni da parte dell’aggiudicatario.

Né rileva il fatto che l’aggiudicazione non ancora efficace non garantisce l’aggiudicatario in merito alla futura stipula del contratto (di talché sarebbe giustificato il suo rifiuto di eseguire i lavori prima della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione), visto che a tal riguardo dispone l’art. 32, comma 8, laddove prevede che “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”. Come si può vedere, dunque, l’ordinamento appresta tutela all’aggiudicatario “provvisorio” che sia soggetto alla consegna d’urgenza dei lavori alla quale non seguano poi l’aggiudicazione efficace e/o la stipula del contratto.

Né sussistono problematiche legate alla responsabilità dell’operatore economico, visto che, in disparte gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (i quali vanno assolti in ogni caso), egli è autorizzato ad eseguire i lavori in forza della consegna d’urgenza disposta dalla stazione appaltante, la quale è sotto questo aspetto qualificabile come factum principis.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;