Giurisprudenza e Prassi

UNICO CENTRO DECISIONALE - ELEMENTI ATTESTANTI COLLEGAMENTO - VALUTAZIONE – CRITERIO PROBABILISTICO (80.5.m)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’esclusione è avvenuta per la sussistenza del collegamento sostanziale tra due imprese in gara, tale da far ritenere che sussistesse “un unico centro decisionale di imputazione delle offerte delle società tale da porre in essere una distorsione della concorrenza tra gli operatori che hanno partecipato alla gara in oggetto” (cfr. provvedimento del 25 settembre 2020, prot. n. ACQ/385/AC/SC) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il riferimento all’unicità del “centro decisionale” evidenzia che la ratio della norma è quella di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale.

La ratio normativa è quella di garantire la regolarità della competizione selettiva dell’affidatario di un determinato appalto, consentendo il confronto concorrenziale e scongiurando il pericolo di condizionamento dell’esito della gara.

La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento, individuando una serie di indici, che per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all’Amministrazione valutare in concreto; come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado – senza peraltro incorrere nel difetto di motivazione rilevato nell’atto di appello – se, da un lato, l’Amministrazione è onerata delle verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere probabile il collegamento societario, dall’altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull’esito della gara. In altri termini, non è necessaria la prova che il collegamento abbia influito sulla formazione delle offerte, ma è sufficiente che sia probabile il fatto che le stesse provengano da un unico centro decisionale.

E’ quindi sufficiente, ai fini dell’esclusione, che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale (esemplificativamente vincoli di parentela).

Nel caso in esame, gli elementi gravi, precisi e concordanti del collegamento sostanziale sono costituiti:

a) dalla identità del responsabile tecnico, non essendo rilevante il fatto che si tratti di un professionista esterno a escludere il collegamento societario e il fatto che vi sia un unico centro decisionale;

b) dalla identità tra il soggetto che in una società ricopre l’incarico di soggetto preposto alla gestione tecnica e nell’altra – Green Ecology – di responsabile tecnico, soggetto che a sua volta si trova in rapporto di parentela con altri due soggetti che sono titolari al 40% delle quote della società OMISSIS, circostanza che rappresenta un indizio di un centro decisionale unico tra le due imprese;

c) dal fatto che le polizze fideiussorie a garanzia delle offerte sono state emesse dalla medesima compagnia assicurativa (Elba Assicurazioni s.p.a.), che ha peraltro una sede molto distante dalle sedi legali di entrambe le imprese, risultando significativo che esse si siano rivolte allo stesso intermediario finanziario;

d) dalla coincidenza della sede operativa, che, contrariamente a quanto argomentato dall’appellante, non costituisce un dato “neutro” giustificato da una mera cointeressenza commerciale non rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016, giacché va considerato unitamente agli ulteriori elementi quale elemento sintomatico del collegamento societario.

In considerazione della quantità e della qualità degli elementi indiziari del collegamento, risulta ragionevole la valutazione dell’Amministrazione, che ha correttamente ritenuto ampiamente provati il collegamento societario e la presenza della unicità di un unico centro decisionale, in violazione della ratio sopra richiamata sottesa alla disposizione dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016.


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