Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO UNICITA' DELL'OFFERTA - NON VIOLATO SE SI PRESENTANO IN GARA DUE VARIANTI DELLO STESSO PRODOTTO (32.4)

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2024

Il ricorso è articolato in tre motivi, tutti rivolti avverso l’offerta della prima classificata. Più nel dettaglio, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe da configurarsi come alternativa o duplice – e dunque inammissibile – per la presenza di due sistemi di monitoraggio della glicemia.

Il principio di unicità dell’offerta (art. 32, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.

Alla luce di tali coordinate generali, occorre esaminare l'offerta presentata dall’aggiudicataria, al fine di coglierne la natura. Y. ha proposto in gara un unico sistema con due tipologie di sensori che, in tesi, non costituirebbero una miglioria bensì una duplicazione del prodotto.

La duplicità dell’offerta dell’aggiudicataria non è sostenibile: a ben vedere, il sistema proposto in gara resta unico, mentre vengono proposti due accessori per detto sistema (appunto i sensori) al fine di poter utilizzare quello meglio adattabile alle esigenze specifiche dell’utente, senza che ciò crei differenze sostanziali nel sistema offerto. In altre parole, si tratta di un unico sistema che, per il tramite degli accessori, consente una doppia configurazione, a scelta del medico, in base alle condizioni cliniche del paziente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

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