OFFERTA TECNICA "IN CHIARO" DIVERSA DA QUELLA "OSCURATA": VIOLATO IL PRINCIPIO DI UNICITA' DELL'OFFERTA (17.4)
In relazione ai motivi di ricorso con i quali viene censurata la presentazione da parte dell’aggiudicataria di due diverse versioni dell’offerta tecnica si evidenzia quanto segue.
Non convince la difesa dell’Amministrazione che premette che “la previsione di un’offerta oscurata è stata introdotta dal recente codice dei contratti ed è stata prevista dall’art. 16 del Disciplinare di gara che richiede espressamente ai concorrenti la presentazione di una copia oscurata dell’offerta tecnica» finalizzata a «garantire la trasparenza» della procedura concorsuale”.
Sostiene, poi, che C. avrebbe “presentato una sola offerta (…). La cd offerta oscurata non è una seconda offerta ma una copia dell’offerta tecnica che non ha alcun valore nella procedura concorsuale e che nella specie, per un mero errore materiale di allegazione da parte dell’impresa, è risultata difforme”.
Osserva il Collegio che le due versioni dell’offerta tecnica presentano differenze sostanziali, pertanto l’una non può essere una copia dell’altra.
Pertanto, dalla documentazione versata in atti, nonché da quanto ammesso dalla stessa SA e dalla controinteressata, risulta provata la sussistenza di due versioni differenti dell’offerta tecnica.
Orbene, l’art. 17 d.lgs. 36/2023 testualmente prevede che: “Ogni concorrente può presentare una sola offerta”.
Inoltre il par. 22 del Disciplinare commina l’esclusione del concorrente in caso di presentazione di offerte “plurime, (…) alternative oppure irregolari in quanto (…) non rispettano i documenti di gara”; nonché il par. 13 del medesimo Disciplinare che commina l’esclusione di “tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente Disciplinare” e ritenendo invalide “le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare”.
Pertanto i motivi di ricorso con i quali viene contestata la duplicazione dell’offerta tecnica sono fondati.
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