Giurisprudenza e Prassi

IL RITARDATO DEPOSITO DEL RICORSO PRECLUDE LA TUTELA CAUTELARE MONOCRATICA D'URGENZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2025

Ai fini della concessione della tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., il giudice deve valutare la solerzia della condotta processuale della parte; il deposito del ricorso effettuato in prossimità della camera di consiglio collegiale, dopo un significativo ritardo rispetto alla notifica, denota l'assenza di un periculum in mora di intensità tale da giustificare la deroga al principio di collegialità. L'istanza di autotutela presentata all'amministrazione non costituisce motivo idoneo per la rimessione in termini del ricorrente.

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