Giurisprudenza e Prassi

L'ENTE NON PUÒ DISPORRE LA DECADENZA DA UN BENEFICIO PUBBLICO PER MANCATO ADEMPIMENTO DI ONERI DOCUMENTALI NON PRESCRITTI DALLA NORMATIVA ALL'EPOCA VIGENTE (2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È illegittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio di incentivi pubblici fondato esclusivamente sul mancato deposito di documentazione integrativa richiesta in sede di controllo, qualora tali documenti non fossero previsti come obbligatori dalla disciplina normativa e tecnica applicabile al tempo della domanda.

"[...] in senso favorevole all’appellante si registra un preciso e recente orientamento di questo Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 2915/2026, che così si esprime:

“Va, quindi, evidenziato che il diniego di incentivazione risulta fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta e che anzi si pone in contrasto con il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art.1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, oltre che della fiducia” (Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026 n. 363/2026 e 9 maggio 2025, n.3981).

Nel medesimo senso anche la seguente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1364/2026:

“Sebbene non sia in discussione il potere del G. di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, non è legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell’ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta un criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3981)”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)