Giurisprudenza e Prassi

RIGETTO MISURA CAUTELARE PER MANCANZA DI ESTREMA GRAVITÀ ED URGENZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Ordinanza 2026

Ai fini dell'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nell'ambito di una procedura di affidamento di contratti pubblici, la parte ricorrente deve comprovare la sussistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza, come prescritto dall'art. 119, comma 4, c.p.a., la cui mancanza determina il rigetto dell'istanza cautelare indipendentemente dalla valutazione del merito.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)