ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA DI RINUNCIA PREVENTIVA ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE
È nulla, per contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'ordine pubblico processuale, la clausola della lex specialis che obbliga il sub-concessionario a inserire nei contratti con i terzi gestori una rinuncia irrevocabile a ogni azione cautelare, possessoria o d'urgenza volta a inibire il rilascio dell'area di servizio alla scadenza o risoluzione del rapporto, trattandosi di una rinuncia effettuata prima della concreta lesione dell'interesse e priva di una delimitazione oggettiva che la renda compatibile con il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.
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