Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE CAUTELARE DEL TRASFERIMENTO ANIMALI PER PREGIUDIZIO IMMINENTE E GRAVE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

Ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sussiste il presupposto per la concessione di misure cautelari monocratiche qualora l'esecuzione di un provvedimento amministrativo, comportante il trasferimento fisico di animali randagi presso una nuova struttura, sia fissata in data anteriore alla prima camera di consiglio utile, configurando un pregiudizio immediato meritevole di protezione interinale e provvisoria.

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