Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -VALUTAZIONE CONGRUITA' ECONOMICA - NON SERVE (192.2)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Il settore del trasporto pubblico locale, quale settore speciale dei servizi pubblici, è sottratto all’applicazione dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ad esso va, invece, applicata la normativa europea (Regolamento CE n. 1370/2007), integrata dalla normativa interna, e in particolare dall’art. 20 della l.p. n. 15/2015 che prevede il ricorso all’in house providing per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale non come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, ma come una delle normali forme organizzative dei medesimi, con la conseguenza che la decisione di un ente sulla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto in house (purché a condizione che ne ricorrano tutti i requisiti necessari), costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere certamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. V, n. 257/2015; n. 4599/2014; T.A.R. Liguria, II, n. 120/2016).

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