Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In sede di ottemperanza, l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di farsi carico del servizio di trasporto per disabili non impone un modello gestionale univoco, residuando in capo all'amministrazione la discrezionalità di organizzare il servizio anche mediante il coinvolgimento delle strutture riabilitative, purché ne assuma la responsabilità economica e regolatoria.
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