Giurisprudenza e Prassi
Specificità dei requisiti esperienziali nella co-progettazione per il Terzo Settore
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
Nelle procedure di co-progettazione rivolte agli enti del Terzo Settore, il requisito dell'esperienza tecnico-professionale maturata in settori specifici di intervento non può considerarsi soddisfatto tramite l'allegazione di servizi generici di assistenza o inclusione sociale, qualora l'oggetto della collaborazione riguardi categorie protette o disagiate con bisogni specialistici (es. psichiatrici), risultando altrimenti frustrata la finalità di tutela dei destinatari fragili sottesa alla selezione.
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