Giurisprudenza e Prassi

RICORSO TARDIVO: ACCESSO AGLI ATTI NEGATO (35.1.a)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2025

Tanto considerato, sommando al dies a quo del 9.8.2024 i quindici giorni frutto dell’elaborazione giurisprudenziale se ne ricava che la richiesta ostensiva avrebbe dovuto essere trasmessa al Comune di omissis entro e non oltre il 24.8.2024: omissis, però, l’ha proposta soltanto il 3.9.2024, ovverosia il venticinquesimo giorno dalla conoscenza dell’aggiudicazione.

Da ciò ne discende l’impossibilità per la stessa di giovarsi dell’aggiuntivo termine decadenziale di quindici giorni (da addizionare agli ordinari trenta) per notificare il ricorso introduttivo del giudizio al Tar.

Pertanto, considerata la sospensione feriale dei termini (certamente applicabile per quanto concerne l’impugnativa in sede giurisdizionale), il dies ne ultra quem per l’impugnazione dell’aggiudicazione di cui trattasi andava a scadere il 30.9.2024 (dovendo il dies a quo essere individuato nell’1.9.2024): omissis, tuttavia, ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio soltanto il 10.10.2024, a termine spirato, evidentemente facendolo decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

Neppure la pec prodotta dalla ricorrente unitamente alla memoria di replica del 27.2.2025 (ritenuta tempestiva, in quanto difesa conseguente all’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Salò e dall’aggiudicataria solo il 24.2.2025) può condurre a diverse conclusioni.

Infatti, quand’anche si attribuisse rilevanza alla comunicazione automatica dell’aggiudicazione inoltrata dal sistema “Aria” alla ricorrente il 27.8.2024 non si potrebbe obliterare che il termine dei quindici giorni per presentare l’istanza di accesso era, a tale data, oramai spirato, in quanto decorrente dalla conoscenza dell’aggiudicazione, che la ricorrente stessa ha in ricorso collocato alla data del 9.8.2024 (peraltro confermata dalla contestuale pubblicazione sulla piattaforma Sintel), non trovando applicazione, come specificato al punto 9.4.3, la sospensione feriale dei termini con riferimento alle mere iniziative procedimentali.

Di conseguenza, il termine decadenziale resterebbe pur sempre quello ordinario di trenta giorni, decorrente dall’1.9.2024 e scadente al 30.9.2024, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

In definitiva, quindi, il ricorso di omissis, notificato soltanto il 10.10.2024, si appalesa tardivo ed il Collegio ne dichiara l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a..

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