Giurisprudenza e Prassi

PERENTORIETA' DEI TERMINI: SI CALCOLANO ANCHE I SECONDI PER STABILIRE SE LE RICHIESTE SIANO TARDIVE O MENO

CONSIGLIO DI STATO SENT 2024

Secondo questo collegio, è pacifico che la domanda del Comune OMISSIS è stata inviata, con spedizione all’indirizzo del destinatario, con accettazione del messaggio in data 30 novembre 2022 alle ore 12:00:33 e consegna al destinatario alle ore 12:00.35 del medesimo giorno.

Appare dunque evidente che la domanda sia stata presentata in ritardo, seppure di pochi secondi, rispetto all’orario previsto dalla citata disposizione del bando.

La prospettazione di parte appellante, secondo cui, siccome il bando avrebbe indicato solo i minuti (“00”) dopo le 12 e non i secondi, la domanda dovrebbe considerarsi tempestiva non risulta condivisibile.

La clausola del bando, nonostante gli argomenti dell’appellante, è precisa nell’indicazione del termine di presentazione delle domande fissando le 12.00; è infatti evidente che anche un istante successivo a tale termine debba considerarsi tardivo, in quanto supera comunque l’orario indicato.

Tale ricostruzione risulta la più aderente al testo del bando, che contrariamente a quanto dedotto con l’appello, non appare affatto ambiguo; detta interpretazione risulta inoltre conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, che devono caratterizzare una selezione pubblica.

Nello specifico, la perentorietà del termine per la presentazione della domanda è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva.

A conferma dell’assunto che precede vale richiamare il precedente già citato anche dal Tar, dove questo Consiglio (Cons. St. 19.3.2018, n. 1745) chiamato a decidere se un’offerta presentata alcuni secondi dopo il termine fissato alle ore “16:00” dovesse considerarsi tardiva, ha osservato che “non può ragionevolmente dubitarsi che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, ossia alle 16.00.01: passato il primo secondo delle ore 16.00, correttamente non poteva essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte. D’altronde lo stesso principio generale è stato adottato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, secondo cui qualora la legge ricolleghi il verificarsi di determinati effetti, quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso, al compimento di una data età, tali effetti decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; pertanto, quale che sia la formulazione utilizzata dalla lex specialis, il limite di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno. Né, inoltre, può ragionevolmente dubitarsi che l’indicazione delle 16:00 equivalesse alle 16:00:00. È noto infatti che, allorquando si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero. Del resto una simile ricostruzione risulta, oltre che pienamente ragionevole, altresì conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante.”

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;