LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
In materia di appalti pubblici, la clausola contrattuale che preveda il pagamento del sub-contraente (progettista) "entro un termine fisso dall'incasso del corrispettivo dalla stazione appaltante" non configura una condizione sospensiva dell'obbligazione, bensì un termine di adempimento, con la conseguenza che il mancato avveramento dell'incasso non libera il contraente principale dall'obbligo di corrispondere il compenso. Al contrario, è legittima la clausola con cui la Stazione Appaltante e l'Appaltatore subordinano il sorgere dell'obbligo di pagamento all'effettivo accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore (Regione), qualificandola espressamente come condizione sospensiva.
"In tema di obbligazioni discendenti da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro [...] Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro, abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento, resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione" (conf. Cass. 30955/2018).
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