Giurisprudenza e Prassi

VALIDITA' OFFERTA - PREVALE IL PRINCIPIO DI ETEROINTEGRAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (17.4)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2025

Si osserva che nell’offerta economica presentata dal RTI risulta riportato il numero di giorni di validità dell’offerta medesima, fissato in giorni 180, in conformità alla prescrizione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 18 del Disciplinare; ove si ritenesse che l’indicata validità dell’offerta di 180 giorni riportata nell’offerta economica presentata dal RTI non fosse idonea a soddisfare la prescrizione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 18 –come pare sostenere la ricorrente – si rileva che l’art. 14 del Disciplinare, integralmente e incondizionatamente accettato dal RTI Idea, stabilisce, tra l’altro, che “l’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta”; inoltre, è lo stesso art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce – con valenza eterointegrativa della legge di gara- che “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine“.

Orbene, tanto precisato si ritiene che –a differenza di quanto sostenuto in ricorso – la Stazione Appaltante (tramite il Rup) abbia ha correttamente accertato la sussistenza delle dichiarazioni e degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 18 del Disciplinare in altri documenti presentati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto del principio sostanzialistico del risultato, della tassatività delle cause di esclusione e del principio del favor partecipationis.

Invero, sotto il profilo sostanziale –in disparte quanto si dirà in seguito a proposito del ribasso offerto – assume rilievo unicamente che il concorrente abbia reso le dichiarazioni e tutti gli impegni prescritti dalla legge di gara (complessivamente intesa) a garanzia della Stazione Appaltante, non essendo rilevante che tali elementi siano rintracciabili in una apposita dichiarazione ovvero in altri documenti, parimenti vincolanti per il concorrente, e prodotti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Una diversa lettura –e conseguente applicazione – dell’art. 18, comma 4, del Disciplinare, strettamente (e inutilmente) formalistica, porterebbe inevitabilmente alla violazione dei principi sopra ricordati, riverberando in termini di legittimità su una eventuale esclusione del concorrente che avesse comunque reso le dichiarazioni e gli impegni prescritti (seppur in documentazione diversa da quella indicata).


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...