Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - TASSATIVITÀ

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

La fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde infatti al fondamentale principio della parità di trattamento che costituisce la base della disciplina concorrenziale. In difetto di tale termine sarebbe rimesso alla stazione appaltante stabilire discrezionalmente quando il numero di offerte prevenute appaia idoneo a garantire un confronto concorrenziale sufficientemente ampio.

La necessaria presenza di un termine finale sottrae, invece, alla disponibilità dell’Amministrazione tale apprezzamento imponendole di stabilire a priori e in modo oggettivo il lasso temporale entro il quale le offerte devono pervenire a garanzia della trasparenza e al fine di evitare possibili favoritismi.

La medesima ratio sta alla base della tassatività dei motivi per i quali il termine in discorso non può essere discrezionalmente prorogato tantomeno se su espressa richiesta di uno specifico operatore.

Invero, l’ottantunesimo considerando della Direttiva 14/2014 (da cui l’art. 79 del codice dei contratti trae le mosse) configura la proroga quale strumento finalizzato ad assicurare agli operatori economici un termine sufficiente per la elaborazione delle offerte qualora siano state apportate modifiche significative agli atti di gara.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...