PRESCRIZIONE DEL CREDITO PER LAVORI E PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA
In tema di obbligazioni derivanti da lavori, una volta validamente sollevata l'eccezione di prescrizione da parte del debitore, l'onere della prova circa l'interruzione del termine ricade interamente sul creditore, non potendo il giudice rilevare d'ufficio fatti interruttivi non specificamente allegati e dimostrati. Il decorso del termine ordinario decennale, in assenza di prove documentali di costituzione in mora, determina l'estinzione del diritto di credito, rendendo superfluo l'esame delle eccezioni preliminari di rito.
"La causa va decisa accogliendo la domanda per la ragione più liquida; si chiarisce che il concetto di ragione più liquida è il seguente: per ragione più liquida si intende il c.d. criterio che permette al giudice di decidere sulla domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio [...] Applicando tale criterio al caso di specie, va accolta l’opposizione per l’avvenuta prescrizione del credito. L’opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito vantato, ed ha fornito la prova che la pretesa creditoria portata avanti dalla convenuta opposta fosse già prescritta all’epoca del procedimento monitorio. [...] (cfr. ex multis, SS.UU., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014; Cass. 16.05.2006; Cass. 25.01.2010)."
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