Giurisprudenza e Prassi

TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE - NON SONO NULLE LE CLAUSOLE DELLA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDONO REQUISITI SPECIALI INERENTI LA PECULIARITA' DELL'APPALTO (83.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Il terzo e il quarto motivo deducono poi che il requisito di capacità tecnica e finanziaria per gli appalti di lavori (di valore inferiore a 20 milioni di euro) è costituito unicamente dall’attestazione SOA (ex art. 60 del d.P.R. n. 207 del 2010, cui fa rinvio, ai fini della sua ultrattività, l’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016), di cui l’appellante era in possesso, sì che doveva ritenersi preclusa la richiesta di dimostrazione della qualificazione con modalità diverse; ne discende, per l’appellante, la nullità della clausola della lex specialis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Anche tali motivi sono infondati.

Invero, la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5828; III, 7 luglio 2017, n. 3352), come è invece nel caso di specie. Peraltro, come rilevato dal primo giudice, «trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, appare logica e ragionevole la scelta di selezionare operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi»; non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale (rispetto alla certificazione necessaria ISO 9001), in quanto finalizzato alla dimostrazione della adeguatezza per una commessa con requisiti di specialità.

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