Giurisprudenza e Prassi

TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE - NON NECESSARIA IMPUGNAZIONE - CLAUSOLA NULLA

TAR LIGURIA SENTENZA 2024

Quanto alla clausola del disciplinare di gara impugnata in via subordinata, il Collegio rileva preliminarmente come l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata sotto questo profilo da H. sia infondata, in quanto la ricorrente deduce la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e, pertanto, la nullità della clausola in questione, con la conseguenza che quest’ultima non necessita di essere specificamente impugnata (è sufficiente l’impugnazione del provvedimento di esclusione, come avvenuto nel caso di specie), in quanto inefficace (Cons. St., Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22).

Nel merito, poiché l’esclusione, come detto, è stata determinata dalla non conformità dell’offerta al capitolato tecnico e non (come dedotto dalla ricorrente) dalla mancata parziale compilazione del Modulo, il motivo di ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto il disciplinare di gara, è infondato, in quanto la censura (irrilevanza della mancata integrale compilazione del Modulo), la cui fondatezza presupporrebbe (nella subordinata prospettazione attorea) l’elisione della pertinente clausola del disciplinare di gara, non trova riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati