Giurisprudenza e Prassi

OMESSA ALLEGAZIONE DI UN DOCUMENTO TECNICO DEFINITO "OBBLIGATORIO": NON DETERMINA L'ESCLUSIONE SE LA SANZIONE ESPLUSIVA NON ERA PREVISTA (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il principio di tassatività delle cause di esclusione, oggi codificato dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, preclude l'esclusione del concorrente per la mancanza di un allegato tecnico ancorché qualificato come "obbligatorio" dal disciplinare, qualora la norma di gara non commini espressamente la sanzione espulsiva per tale specifica omissione. In tale contesto, è legittimo l'operato della stazione appaltante che richieda al concorrente chiarimenti o l'invio di file in formato editabile, purché volti a esplicitare dati già contenuti nell'offerta originaria, non configurandosi in tal caso una violazione dei principi di parità di trattamento e immodificabilità dell'offerta.

«E nel caso di specie [...] non costituisce causa di esclusione la assenza della tabella n. 1 (recante la “stima della quantità di derrate necessarie”), seppure qualificata come obbligatoria dall’Allegato 4 al disciplinare»; «la S.A. non ha permesso alcuna “integrazione” e/o “correzione” dell’offerta tecnica [...], bensì una mera specificazione di dati quantitativi, già emergenti dall’Allegato 7».

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