Giurisprudenza e Prassi

TAGLIO DELLE ALI – OFFERTA VIRTUALMENTE ACCANTONATA – SOLO AI FINI DEL CALCOLO (97.2bis.A)

ANAC DELIBERA 2020

Il legislatore, nella nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 […], ha cristallizzato il principio in base al quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato anche in una procedura sotto soglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le offerte “accantonate” vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al meccanismo dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l’esclusione automatica)» (v. Delibera n. 207 del 26 febbraio 2020 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, l’offerta della società istante, accantonata in esito alla prima operazione matematica prevista dalla lettera a) del comma 2-bis dell’art. 97 del Codice, deve essere ammessa alla gara ai fini della sua considerazione relativamente alla determinazione della graduatoria finale.

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