Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TRA CONTRATTI COLLETTIVI: NON RILEVA IL SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE (11)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la verifica di equivalenza delle tutele economiche tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello differente applicato dall'operatore economico deve riguardare unicamente i trattamenti minimi tabellari ed obbligatori previsti dai rispettivi CCNL. È illegittimo il computo di voci retributive individuali, quali il "superminimo non assorbibile", poiché tale istituto, derivando da un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, non garantisce la medesima tutela minima e collettiva che il legislatore intende assicurare tramite il rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa.

"La parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e non anche in elementi esterni ovvero in componenti individuali della retribuzione applicati per volontà dell’appaltatore". "La considerazione del superminimo come elemento funzionale alla verifica dell’equivalenza tra contratti collettivi risulta del tutto impropria... il superminimo non discende da una fonte collettiva, ma da un atto negoziale individuale, e come tale non può fungere da parametro oggettivo di confronto".

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