Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI PER ESIGENZE DI GESTIONE CENTRALIZZATA (58.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza 2026

La scelta della stazione appaltante di non suddividere la procedura di affidamento in lotti è legittima se motivata dalla necessità di assicurare una gestione centralizzata del servizio, finalizzata a soddisfare rilevanti esigenze organizzative. Inoltre, la partecipazione alla gara non può ritenersi preclusa laddove l'operatore economico, carente di requisiti tecnici, possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

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