Giurisprudenza e Prassi

SUDDIVISIONE IN LOTTI NON OMOGENEI - NECESSARIA ADEGUATA MOTIVAZIONE (51)

ANAC DELIBERA 2021

In giurisprudenza e stato chiarito che, anche in caso di lotti non omogenei, il principio della suddivisione in lotti può essere derogato solo attraverso una motivazione appropriata e completa, che comunque non può essere postuma (ex pluribus cfr. TAR Veneto, 36/2019;

Cons. St., 2044/2018; Tar Sicilia, Palermo, 1202/2018; Cons. St., 4669/2014; in termini anche Delibera ANAC 322/2017).

Nel caso di specie, il vincolo di inscindibilità dei lotti (e cioè l'obbligo imposto dal bando di gara di aggiudicare al medesimo operatore economico tutti i lotti), di fatto, ha prodotto l'effetto di dar luogo ad un'unica gara, piuttosto che ad una procedura suddivisa in lotti, in violazione del ridetto principio.

La documentazione di gara non contiene alcuna motivazione a giustificazione della scelta della stazione appaltante, emersa solo durante il presente procedimento di vigilanza.

Pertanto, il vincolo di inscindibilità così previsto si pone in contrasto con l'esposto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Alla luce delle esposte considerazioni, ai sensi dell'art. 51 co. 1 d.lgs. 50/2016, si raccomanda, per il futuro, di motivare in modo rigoroso le ipotesi eccezionali nelle quali sia derogato il principio generale di suddivisione in lotti e di riportare in modo chiaro la relativa motivazione nella documentazione di gara.

In riferimento al requisito di partecipazione della capacità tecnica desumibile dai servizi analoghi, si osserva che l'art. 83, co. 6 e l'Allegato XVII, parte II, del d.lgs.

50/2016, prevedono quale criterio di selezione l'aver svolto servizi analoghi a quelli in affidamento (distinto dal similare criterio del fatturato specifico, previsto dall'art. 83 co.

4 d.lgs. 50/2016, avente carattere economico-finanziario).

Secondo la giurisprudenza, i servizi pregressi devono essere collegati e valutati secondo un criterio di analogia o inerenza rispetto alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi da svolgere (ex multis, Cons. St., 6066/2019; Cons. St., 4425/2015; Cons. St., 1568/2015).

Inoltre,"la nozione di "servizi analoghi" non deve essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto" (TAR Emilia Romagna, Bologna,

231/2019; cfr., Cons. Stato, sez. IV, 1122/2015).

Risulta evidente che la legittimità della clausola deve essere valutata alla luce, tra gli altri, del principio di proporzionalità e che una interpretazione eccessivamente stringente di tale nozione limita la platea dei concorrenti.

Nel caso di specie, anche all'esito dell'istruttoria condotta, la descrizione dei pregressi servizi contenuta nella documentazione di gara appare genericamente riferita alla sola nazionalità della nave militare sul quale il servizio e stato espletato, non essendo ulteriormente indicate le peculiarità che differenziano le navi militari italiane da quelle del resto del mondo.

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DOCUMENTAZIONE DI GARA: E' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del co...
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