Giurisprudenza e Prassi
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OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA PER LA SCELTA DEL LOTTO UNICO (58.2)
TAR CALABRIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, la suddivisione in lotti degli appalti pubblici rappresenta la regola generale volta a garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Qualora la stazione appaltante decida di optare per un lotto unico, ha l'obbligo di fornire nel bando o nell'avviso di indizione una motivazione analitica e puntuale, fondata su risultanze istruttorie oggettive; tale onere non può essere assolto tramite un'integrazione postuma della motivazione in sede di difesa processuale.
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