Giurisprudenza e Prassi

SE IL SUBENTRO NEL CONTRATTO E' POSSIBILE, L'IMPRESA NON PUO' SOTTRARSI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE NON E' LIQUIDABILE (124)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

In particolare, l’appellante evidenzia l’impossibilità del subentro contrattuale, per le seguenti ragioni: a) incremento dei costi; b) incompatibilità del progetto proposto dalla S. s.r.l., rispetto a quello dell’appellante; c) intervenuta esecuzione di oltre il 50% dell’opera.

Il Collegio osserva che nessuna delle contestazioni appare idonea a supportare l’asserita impossibilità del subentro contrattuale, tenuto conto che, come osservato dal Giudice di prima istanza, con riguardo all’incremento dei costi, l’esecutore dei lavori ha sempre la possibilità, laddove sussistano i presupposti, di richiedere ed ottenere la revisione dei prezzi. Riguardo all’incompatibilità del progetto proposto dalla S. s.r.l., il subentro avviene sempre sulla base delle condizioni dell’offerta proposte dal subentrante medesimo. Mentre, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, non è esatta l’affermazione dell’impresa ricorrente secondo cui risulterebbero eseguite oltre il 50% delle lavorazioni. Al contrario, come attestato dal direttore dei lavori, lo stato di consistenza delle opere realizzate non raggiunge il 40% (37,44%).

Pertanto, il subentro, come dedotto dal T.A.R., “oltre che possibile è quello che meglio risponde al comune interesse delle parti”.

Quanto alla domanda risarcitoria, in disparte l’infondatezza stante la possibilità del subentro, va osservato che la richiesta di risarcimento per l’equivalente si fonda su calcoli unilaterali che non solo non hanno ricevuto un effettivo riscontro documentale, ma soprattutto non tengono conto del dictum giudiziale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)